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In Primo Piano
Comune di CASTELVETERE SUL CALORE (Prov. AV)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 34 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237: «Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 31 maggio 1975, n. 191 recante: «Nuove norme per il Servizio di Leva», come modificato con la Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la Legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante: «Norme sul Servizio Militare di Leva e sulla Ferma di Leva prolungata»;
Visto l’art. 11-ter del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, sulla formazione delle liste di leva, inserito dall’art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236;
Viste le circolari del Ministero della Difesa e principalmente la n. LEV/001264 U.D.G. del 17 marzo 2005, recante: «Disposizioni concernenti ulteriori adempimenti a seguito della sospensione della leva obbligatoria ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226» e la n. 2008/62218 del 18 marzo 2008, recante: “Invio delle liste di leva al Ministero della Difesa”;
NOTIFICA:
1. - Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l’arruolamento nell’Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’articolo 35 del decreto suddetto, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell’art. 41 del decreto succitato n. 237/1964, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i loro genitori o tutori.
2. - I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza.
In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.
3. - Gli omessi, giudicati rei di essersi sottratti alla leva, se colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all’obbligo della leva, incorreranno nelle pene della reclusione e della multa comminate dall’art. 130 del suddetto d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web di questo comune, accessibile al pubblico.
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2010
Timbro
....................................................................
d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237
Art. 34 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE SULLA LISTE DI LEVA
1. Il 1° gennaio di ogni anno i capi della Amministrazioni comunali devono, con apposito manifesto, render noto:
ai giovani che nell’anno stesso compiono il diciottesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
ai genitori e tutori dei giovani predetti, l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista suddetta.
– Il riferimento al diciottesimo anno di età è modificato in diciasettesimo anno a norma dell’art. 40, L. 31 maggio 1975, n. 191.
Art. 35 - DOMICILIO LEGALE
Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
1) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
2) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo ché giustifichino di aver legalmente domicilio in altro Comune;
3) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo la madre, abbia altrove il domicilio;
4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustificano la loro iscrizione in un altro Comune;
6) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.
Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane, ovvero in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
Comune di CASTELVETERE SUL CALORE (Prov. AV)
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approvato l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente“ e successive modificazioni;
Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero“ e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni;
Visto il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” e successive modificazioni;
RICORDA
le seguenti norme inerenti alla tenuta dell’anagrafe della popolazione residente nel comune:
Mutazioni di posizione anagrafica
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento.
L’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, non produce effetti sul riconoscimento della residenza.
Cambiamenti di abitazione
Coloro che cambiano abitazione nell’ambito del territorio comunale devono farne dichiarazione all’ufficio anagrafe del comune entro venti giorni dall’occupazione del nuovo alloggio.
Trasferimenti di residenza
1) Chiunque si trasferisca in questo comune, per fissarvi la propria residenza, deve farne dichiarazione all’ufficio anagrafe entro venti giorni dalla data nella quale si è trasferito. Sono soggetti a questo obbligo anche i militari di carriera che costituiscono famiglia a sé stante;
2) Chiunque si trasferisca all’estero per emigrazione definitiva, deve farne dichiarazione al competente consolato o all’ufficio anagrafe per la conseguente cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e per la conseguente iscrizione nell’apposita anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
3) Anche gli stranieri, muniti di permesso di soggiorno non scaduto, sono soggetti all’obbligo delle dichiarazioni sopra indicate.
Cittadini comunitari. Stati membri
Sono stati membri:
Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca Repubblica, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini Svizzeri e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
L’ambito applicativo della normativa deve intendersi esteso ai cittadini dei Principati di Monaco, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano (Comunicato Min. Int. del 14 marzo 2008).
I cittadini di Paesi aderenti all’Unione europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune nel quale hanno fissato la dimora abituale.
Per l’iscrizione anagrafica deve sussistere una delle seguenti condizioni:
1. essere lavoratore dipendente o autonomo;
2. disporre di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi;
3. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per seguire, come attività principale, un corso di studi o di formazione professionale, disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi.
Ha diritto all’iscrizione anagrafica, anche il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato dell’unione, di cittadino che si trova in una delle sopraelencate situazioni.
Cittadini extracomunitari. Rinnovo dichiarazione di residenza
I minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti sono iscritti nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato.
I cittadini di paesi non aderenti alla unione europea hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso/carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo non vi è decadenza dall’iscrizione anagrafica.
Alla domanda dovrà essere unito il permesso o la carta di soggiorno.
Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta, previo invito da parte dell’ufficio a provvedere entro i successivi 30 giorni, la cancellazione per irreperibilità, trascorsi sei mesi alla scadenza del permesso o della carta di soggiorno. Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno non vi è decadenza dall’iscrizione anagrafica.
Patenti di guida, libretti di circolazione dei veicoli e contrassegni di identificazione per i ciclomotori
L’art. 116, comma 11, del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e l’art. 252 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevedono che l’annotazione del trasferimento di residenza o del cambiamento di abitazione sulle patenti di guida, sui libretti di circolazione di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi e sui contrassegni di identificazione per ciclomotori, sarà effettuata dal dipartimento per i trasporti terrestri che trasmetterà alla nuova residenza dell’interessato un tagliando da apporre sul documento.
A tale scopo, ogni dichiarazione di variazione di cui sopra, dovrà essere accompagnata dagli estremi del documento o, per la patente, dalla dichiarazione che il soggetto ultrasedicenne trasferito non è titolare di patente di guida.
PER INFORMAZIONI gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio anagrafe tutti i giorni non festivi, durante l’orario d’ufficio, tenendo presente che l’ufficio stesso non potrà rilasciare certificazioni anagrafiche a coloro che non si siano attenuti alle disposizioni sopra riportate.
I contravventori, inoltre, incorreranno nelle sanzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
Timbro
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2010. ....................................................................
Estratto del regolamento
approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Art. 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.
1. Ciascun componente della famiglia e` responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.
Art. 13 - Dichiarazioni anagrafiche.
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Art. 11 - Sanzioni pecuniarie.
(Depenalizzate con l’art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689) (come modificato con l’art. 27, 9 o comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131).
1. Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da 25,00 a 129,00 Euro.
2. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall’estero che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro potestà o tutela nell’anagrafe del comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l’iscrizione contemporanea nell’anagrafe di più comuni, si applica la sanzione amministrativa da 51,00 a 258,00 Euro.
3. (Comma abrogato dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al comune.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 116 - Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla giuda di ciclomotori.
.....omissis.....
11. (Comma così sostituito:
- dall’art. 3 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575;
- modificato dall’art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9). L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
..... omissis .....
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 252 - Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione
(Articolo così sostituito dall’art. 5 del d.P.R. 6 marzo 2006, n. 153)
..... omissis .....
5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L’Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell’intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.
..... omissis .....
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 41 - Validità dei certificati.
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammesso dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificati sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76.
Comune di Castelvetere sul Calore
Piazza Monumento
Tel. 0827.65054



