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Permessi e documenti

Reclamo - mediazione

Tributi, finanze e contravvenzioni

Servizio non attivo

Il servizio sarà attivo entro il 30 settembre

Il contribuente che intendesse proporre ricorso è tenuto a presentare al Comune - entro   sessanta giorni dalla notifica dell ’ atto impositivo - un ’ istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulter à improcedibile.  


Un'immagine generica segnaposto con angoli arrotondati in una figura.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

 

Descrizione

La riscossione e il pagamento della somme dovute in base all'atto originario oggetto di reclamo, saranno sospesi fino allo scadere del termine di 90 novanta giorni alla data di presentazione dell'istanza di reclamo.

Durante questo periodo il Comune dovrà valutare l'istanza presentata dal Contribuente, invitandolo, se ne ravvisa la necessità per volgere all'esito della pratica, a produrre documentazione integrativa o in contraddittorio per la definizione dell'accordo.

L'istituto del reclamo/mediazione, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, al fine di una maggiore semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, nonché di una quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso pi ù favorevole al contribuente e detta precise regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione, con l'estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

Non è per norma prevista la possibilità di opporre reclamo nelle controversie in cui il valore delle stesse sia indeterminabile.

Il ricorso non è precedibile fino a 90 novanta giorni dalla data di notifica del reclamo/mediazione, periodo durante il quale dovranno essere perfezionati tutti gli adempimenti necessari per la definizione/accoglimento/diniego dell'istanza in origine presentata.

 

 

Come fare

Una volta entrato nel portale del Comune accedi all'"Area personale" mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns);

  • clicca su "Sportello del cittadino";
  • seleziona "Tributi e catasto ";
  • cerca l'istanza "Reclamo - mediazione";
  • clicca su "Reclamo - mediazione";
  • vai nella pagina, clicca su "Presenta istanza" e compila il modello seguendo le indicazioni;
  • clicca su "Salva";
  • allega i documenti richiesti.

 

Cosa serve

Il ricorso-reclamo dovrà contenere:

• intestazione alla Commissione Tributaria Provinciale competente;

• la Direzione e il Servizio che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto;

• i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società ;

• residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;

• il codice fiscale;

• indirizzo di posta elettronica certificata;

• l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;

• il valore della controversia;

• i motivi;

• al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

 

Cosa si ottiene

---

Tempi e scadenze

5giorni

Presa in carico

Dopo aver presentato la tua richiesta, il comune avvia il procedimento e prenderà in carico la tua domanda in 5 giorni.

10giorni

Eventuale richiesta di integrazioni

Durante l'istruttoria, potrebbero essere necessarie integrazioni. Il comune ti invierà una richiesta di integrazioni entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

30giorni

Conclusione del procedimento

Il procedimento amministrativo sarà concluso entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Quanto costa

Al ricorso-reclamo si applica il contributo unificato in caso di costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in conseguenza di mancata definizione della mediazione.

 

 

Procedure collegate all"esito

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:

• annullamento in autotutela dell'atto impugnato;

• accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione);

• provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);

• nessuna risposta da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.

 

 

Accedi al servizio

Servizio non disponibile online tramite questo portale

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Gli atti che possono essere impugnati secondo la procedura descritta:

  • avviso di accertamento/liquidazione del tributo;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • avviso di pagamento, ruolo e cartella di pagamento;
  • rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali per vizi propri;
  • fermi di beni mobili registrati;
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

 

Condizioni di servizio

La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.

Canale fisico

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Documenti

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Reclamo - mediazione

Contatti

Ufficio Servizi Finanziari

Sede comunale

83050 Corso Umberto I, 83040 Castelvetere Sul Calore AV

Telefono: +39 0827 650544

Email: ragioneria@comune.castelveteresulcalore.av.it

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Ufficio Tributi ed Entrate Patrimoniali

Sede comunale

83050 Corso Umberto I, 83040 Castelvetere Sul Calore AV

Email: tributi@comune.castelveteresulcalore.av.it

PEC: ragioneria.castelveteresc@pec.it

Telefono: +39 0827 650 54 int. 4

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